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Counseling Day 2023


 
Cambia l’applicazione del regime fiscale agevolato. Dal 1° gennaio 2015 è infatti mutato il regime applicabile a quei contribuenti che hanno un ammontare di ricavi tra i 15 e i 40 mila euro a seconda dell’attività. L’unico attualmente applicabile è quello forfettario, che si differenzierà a seconda della tipologia di attività esercitata. Una circolare della Fondazione studi dei Consulenti del lavoro analizza cosa cambia per i contribuenti.

CHI PUÒ USUFRUIRE DEL REGIME FORFETARIO
Possono applicare il regime forfetario i contribuenti che dal 2015 iniziano una nuova attività imprenditoriale o professionale, a eccezione di:
  1. esercizio di attività a cui si applicano regimi speciali Iva o anche regini forfetari di determinazione del reddito, come per esempio attività agricole, Tabacchi, ecc.
  2. soggetti non residenti, a eccezione di quelli residenti in uno degli Stati membri dell’Unione Europea a patto che il reddito complessivo prodotto derivi, almeno, per il 75% da quello prodotto nel territorio Italiano;
  3. soggetti che in via esclusiva, o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di essi ivi compresi i terreni edificabili;
  4. esercenti attività in forma individuale che, contemporaneamente, partecipano a società di persone, di capitali e associazioni tra professionisti.
Possono altresì applicare il regime forfetario anche coloro che nell’anno precedente, svolgevano un’attività in forma autonoma a patto che per tale anno:
  • hanno conseguito ricavi ovvero compensi, ragguagliati ad anno, per un importo non superiore a quanto previsto dalla tabella allegata connessa al codice Ateco applicato:
    1. non rilevano i ricavi/compensi derivanti dall’adeguamento agli studi di settore;
    2. nel caso di esercizio di più attività si assume il limite più elevato dei ricavi/compensi relativo alle diverse attività.
  • hanno sostenuto spese per lavoro, accessorio – dipendente – di collaborazione – per associati in partecipazione – compensi ai familiari, per un ammontare non superiore a 5.000 euro lordi;
  • rilevano un costo complessivo per beni strumentali, al lordo degli ammortamenti, non superiore a 20.000 euro:
    1. per i beni in leasing rileva il costo sostenuto da concedente;
    2. per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale dei beni;
    3. per i beni utilizzati in modo promiscuo si applica il 50% del valore come innanzi indicato;
    4. non rilevano i beni di costo inferiore a 516,46 euro.
Leggi la circolare “Regime forfetario dei minimi: nuova contabilità per il 2015”.

Leggi la circolare Inps n. 29 del 10 febbraio 2015.

titolo: Ecco come cambia la contabilità per il nuovo regime dei minimi
autore/curatore: Luigi Piscitelli
fonte: MySolution Post
data di pubblicazione: 12/02/2015
tags: fisco, contabilità, 2015, regime minimi, regime forfetario, iva

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